Invio telematico

Art 21

Obbligo di comunicazione

L’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla L. 30.07.2010, n. 122, prevede per i soggetti passivi IVA un nuovo invio Telematico, da effettuarsi ogni anno, all’Agenzia delle Entrate di tutte le singole operazioni rilevanti ai fini dell’IVA di importo pari o superiore ad €. 3.000,00.

Le operazioni in argomento riguardano indistintamente tutti i tipi di beni (anche strumentali) e le prestazioni di servizi.

In pratica, come si ricava dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2010, Prot. n. 2010/184182, rilevano sia le operazioni poste in essere nei confronti di operatori economici che verso privati-consumatori, documentate con fattura o con scontrino/ricevuta fiscale. Il termine ordinario previsto per l’invio è stabilito nel 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per i commercianti al minuto, per i quali non sussiste l’obbligo di emettere la fattura l’importo è aumentato ad €. 3.600,00 in quanto comprende anche l’IVA relativa alla vendita dei beni.

I commercianti al dettaglio, a far data dal 1° maggio 2011 (fino al 30.4.2011 il Provvedimento n. 184182 esclude le operazioni documentate da scontrino o ricevuta), all’atto delle vendite di importo pari o superiore ad €. 3.600,00 (al lordo dell’IVA), dovranno chiedere il numero di Codice Fiscale dei clienti privati. Si ritiene che tale identificativo fiscale, per gli operatori dotati di misuratore in grado di emettere il cd. “scontrino parlante”, possa essere riportato sullo stesso scontrino fiscale.

Disciplina transitoria

Per l’anno 2010, il suddetto Provvedimento n. 184182 ha previsto che in fase di prima applicazione della nuova norma il termine per la trasmissione è differito al 31 ottobre 2011 e riguarda le sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione. Inoltre, per lo stesso esercizio è stato elevato anche l’importo delle singole operazioni da comunicare che deve essere pari o superiore ad €. 25.000,00.

Entrata a regime

Una volta entrata a regime, la nuova comunicazione telematica dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, relativamente agli importi, rispettivamente, pari o superiori ad €. 3.000,00 (operazioni documentate con fattura) o ad €. 3.600,00 (operazioni documentate con scontrino o ricevuta fiscale).

Operazioni dipendenti da contratti

  • collegati tra loro;
  • di appalto;
  • di fornitura;
  • da cui derivano corrispettivi periodici.

 

Qualora siano stipulati contratti tra loro collegati (prima ipotesi), ai fini del calcolo del limite in parola, rileva l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

 

Per la restante tipologia di contratti, rilevano le operazioni per le quali i corrispettivi periodici dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore ad € 3.000,00. In tal caso necessita collegare le singole fatture facenti parte del medesimo contratto.

Operazioni escluse

 Risultano escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni, già monitorate dal Fisco:

  • a) importazioni;
  • b) esportazioni, ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972;
  • c) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cd. Paesi black-list, di cui ai DD.MM. 4.5.1999 e 21.11.2001;
  • d) operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, ex art. 7, D.P.R. 29.9.1973, n. 605 (esempio: le comunicazioni degli operatori finanziari; quelle relative ai contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, ecc.ecc.)

Operazioni da comunicare

 Gli elementi da indicare nella comunicazione da inviare in via telematica sono i seguenti:

  • l’anno di riferimento;
  • la partita IVA, o in mancanza, il Codice Fiscale del cedente, prestatore o committente;
  • per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di Codice Fiscale:
  • a) persone fisiche: il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l’attività esercitata e l’eventuale ditta;
  • b) soggetti diversi dalle persone fisiche: la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza quella effettiva, il domicilio fiscale l’attività esercitata;
  • i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, l’IVA o l’indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti. Per le operazioni documentate con scontrino/ricevuta fiscale vanno indicati i corrispettivi comprensivi dell’IVA.

Individuazione degli elementi da trasmettere

Ai fini dell’individuazione dei dati da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, il Provvedimento in parola stabilisce che occorre fare riferimento:

a) al momento di annotazione nei registri Iva delle fatture emesse, dei corrispettivi o degli acquisti, di cui agli artt. 23, 24 e 25, del Decreto IVA;

 o, in mancanza,

 b) al momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 6 dell’appena citato Decreto IVA. Il citato art. 6 prevede, in generale, che le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione. Le prestazioni di servizi, invece, si considerano effettuate al momento del pagamento.

 Il medesimo art. 6, deroga a tali principi qualora prima del verificarsi della consegna del bene o del pagamento del corrispettivo sia emessa la fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo. In tal caso l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.